La blockchain e il futuro dell’Ordinamento giuridico: uno strumento di certezza dei rapporti

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Parole chiave: Blockchain – smart contract – contratto – certezza

Avv. Michele Branzoli

Come noto, la blockchain è un particolare tipo di banca dati che ha, tra le caratteristiche principali, la certezza e l’immodificabilità degli inserimenti.
Questo la rende, oggi, ideale per certificare la circolazione delle cosiddette cripto–attività, perché offre la massima tutela possibile per quanto riguarda la loro creazione e ciascun successivo passaggio di titolarità.
Appare però evidente che una simile tecnologia si presti ad altri e diversi utilizzi: sembra potersi affermare con un ragionevole grado di certezza che la blockchain possa rivelarsi di straordinaria utilità in tutti quegli ambiti in cui l’Ordinamento richiede qualche grado di certezza dei rapporti giuridici.
Per poter raggiungere un simile risultato, tuttavia, occorre che le norme si adeguino al progredire della tecnologia: in questo processo non si può non notare un certo ritardo, specialmente in Italia.
Vale la pena, tuttavia, di provare a dare una panoramica di quali potrebbero essere le prospettive, nell’ottica di potenziare il connubio – possibile – tra diritto e nuovi strumenti digitali, per inserire uno strumento di così straordinaria efficacia nel quadro della disciplina delle attività economiche, ottenendo al contempo maggiore certezza, maggiore rapidità di azione, e maggiore semplicità di gestione dei rapporti.

La Blockchain nel diritto ad oggi.

Ad oggi, il Diritto italiano prevede una definizione della blockchain, che è contenuta nell’articolo 8 ter del Decreto Legge 135/2018.
Secondo questa norma, “si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
Vale pena di aggiungere che al terzo comma il Decreto aggiunge che “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014”.
Il richiamato articolo 41 del regolamento 910/2014 merita di essere richiamato per intero:
Il primo comma recita: “alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata” Il secondo comma recita: “una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate” Infine, secondo il terzo comma, “una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri”.
Non è questa la sede per un’analisi approfondita delle norme richiamate: è sufficiente osservare che l’orientamento, specie in sede Europea, appare decisamente quello di attribuire valore all’utilizzo delle tecnologie cosiddette LDT – al cui novero appartiene la blockchain – come strumento di garanzia di certezza dei rapporti giuridici nei termini cui si è fatto cenno all’inizio.
Sembra però che questi interventi siano largamente sottodimensionati in confronto alle potenzialità esistenti: per questo vale la pena di indicare alcune opportunità che potrebbero essere colte già oggi, con qualche modestissimo intervento di revisione delle norme già esistenti.

La blockchain nel futuro prossimo, qualche proposta: la circolazione dei beni

La blockchain come strumento di certezza dei rapporti appare funzionale, anzitutto, in tutte le ipotesi in cui è legalmente necessario certificare le fasi della circolazione di un particolare tipo di bene.
Il primo, ovvio, esempio è la compravendita immobiliare.
Ad oggi un bene immobile può circolare solo tramite la trascrizione nei Pubblici Registri immobiliari: si tratta di una procedura che non è resa meno bizantina e obsoleta dal fatto di essere stata resa in larga parte telematica.
Non si può non notare come tokenizzare e trasferire su blockchain la certificazione della proprietà di un immobile renderebbe enormemente più semplice ed economico non solo – appunto – il trasferimento, ma anche il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni, che impone di poter ricostruire i precedenti passaggi di proprietà di qualunque immobile.
Un discorso del tutto analogo si può applicare ai beni mobili registrati, ma anche a certe categorie di beni mobili non registrati.
Si pensi a opere d’arte, o gioielli o anche orologi particolarmente appetibili per i collezionisti: anziché certificarne la provenienza e la circolazione tramite certificati cartacei, sarebbe semplice e garantirebbe maggiore tutela la digitalizzazione e certificazione su blockchain del titolo di provenienza e di eventuali certificazioni di autenticità.

La blockchain nel futuro prossimo, qualche proposta: la circolazione degli strumenti finanziari

Un altro ambito dell’attività economica in cui è facile individuare possibilità di proficuo utilizzo della blockchain è quello dei titoli di credito o dei certificati di varia natura.
Anche in questo caso, si possono suggerire diversi esempi: il primo è quello delle cambiali, e della necessità di una serie continua di girate perché il possessore possa procedere all’incasso.
Ma si possono richiamare alla mente i certificati obbligazionari al portatore, oppure le azioni.
Queste ultime, che sono per definizione destinate alla circolazione ma che hanno anche la funzione di attribuire al proprietario o usufruttuario il diritto di voto in assemblea, non potrebbero che beneficiare della possibilità di circolare su blockchain: questo consentirebbe per esempio di superare il problema dell’opponibilità del trasferimento, e di poter individuare con precisione il momento del cambio di titolarità per tutte le ipotesi in cui questo rileva nell’ambito dell’amministrazione.
Non solo: sempre nell’ambito degli strumenti finanziari, non sembra difficile intravedere nella blockchain, specie se utilizzata in combinazione con gli smart contract, l’ambiente ideale per una serie di contratti particolari.
Anzitutto, si possono menzionare i contatti tipizzati nel Codice civile: il riporto e la vendita a termine di titoli di credito.

Ma anche i contratti derivati paiono assolutamente idonei ad essere negoziati, e, soprattutto, attuati, tramite uno strumento che possa a un tempo certificare la circolazione ed automatizzare i trasferimenti a determinate condizioni.

La blockchain nel futuro prossimo, qualche proposta: la certezza dei tempi

Infine, vale la pena di segnalare alcuni casi in cui è la certezza del tempo del compimento di un determinato atto giuridico ad assumere rilevanza decisiva.
Si possono immaginare diverse ipotesi: anzitutto, la conclusione del contratto, che si realizza quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente.
Nel caso in cui si accavallino proposte e contro proposte, o richieste di modifica del testo, o persino in cui l’esecuzione di alcune prestazioni abbia inizio prima della conclusione del contratto, avere la certezza circa i tempi delle varie condotte diventa assolutamente necessario.
Anche per quanto riguarda le disposizioni testamentarie il momento della redazione di un atto è di capitale rilevanza: capita infatti non di rado di trovarsi a discutere, anche in sede giudiziale, della datazione di una modifica ad un testamento o della redazione di un testamento successivo ad altro già presente.
Ancora: la presentazione dell’offerta ad un’asta, pubblica o privata, oppure la conclusione di un’attività della quale la legge richiede il rendiconto entro un certo termine, o la presentazione della candidatura ad un bando pubblico.
Sono tutte situazioni in cui avere la possibilità di certificare in modo indiscutibile il momento in cui si può dare legalmente per compiuto un atto di rilevanza giuridica comporterebbe un significativo vantaggio, anche in termini di riduzione del contenzioso.

La blockchain nel futuro prossimo: considerazioni conclusive.

La panoramica che si è cercato di descrivere non ha la pretesa di essere esaustiva, naturalmente: ma ha la finalità di dare un’idea di quanto uno strumento come la blockchain potrebbe rivelarsi utile al fine di produrre certezza nei rapporti giuridici, di natura pubblica e privata, negoziale e non.
Esiste concretamente la possibilità di addivenire ad una maggiore stabilità degli atti e dei contratti, e di risolvere i problemi relativi alla difficoltà di dare adeguata prova del compimento di certe condotte.
Questo renderebbe più agevole l’attività degli operatori dei diversi settori, e potrebbe ridurre la litigiosità più di quanto possa fare qualunque riforma del diritto processuale; inoltre, a differenza di queste ultime, un’estensione dell’utilizzo della blockchain non porterebbe con sé il rischio di comprimere il diritto di difesa o il diritto ad un pieno contraddittorio.
Tuttavia, se, da un lato, dal punto di vista tecnologico non sembra esistere, ad oggi, alcun rilevante ostacolo a che si proceda nella direzione indicata, è dal punto di vista ordinamentale che pare necessario percorrere ancora molta strada.
Al netto dei timidi primi passi di cui si è dato conto poco sopra, infatti, è necessario sollecitare alcune rilevanti innovazioni nelle norme di riferimento, per poter raggiungere l’obiettivo, non più prorogabile a detta di chi scrive, di una maggiore interrelazione tra (politica del) diritto e progresso tecnologico.
Dal Codice Civile, al TUF, alla Legge cambiaria, al Codice dell’Amministrazione digitale, molte norme richiederebbero un intervento normativo improntato all’evoluzione ed all’innovazione.
Non resta che sperare che il dibattito tra soggetti appartenenti ai diversi ambiti professionali possa produrre una spinta in questa direzione.